Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo.
Il D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), riformando la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi percorribili in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali.
I nuovi articoli 128 - 135 septies dell’attuale C.d.C. trovano applicazione nei contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente al 01/01/2022 tra un venditore ed un consumatore relativi a beni mobili materiali.
Rientrano altresì nel campo d’applicazione i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali ove incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o i servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.
Vediamo alcune delle modifiche più significative apportate dal nuovo C.d.C..· E’ stata rafforzata la garanzia di conformità dei beni al contratto·
1. introdotti requisiti analitici oggettivi e soggettivi per valutare la conformità dei beni oggetto di vendita: un prodotto è considerato conforme al contratto di vendita ove ambo le categorie di requisiti vengono soddisfatte;· se il bene venduto non soddisfa i requisiti oggettivi previsti, il venditore sarà tenuto a dimostrare di aver informato in forma specifica il consumatore di tale differenze, mentre non sarà più sufficiente eccepire che il consumatore avrebbe potuto conoscere tale scostamento usando l’ordinaria diligenza.
2. Il regime di responsabilità e garanzia dei beni di consumo del venditore diventa più gravoso· vengono previste apposite disposizioni sui requisiti in materia di beni digitali, tra cui spicca l’obbligo del venditore di provvedere al rilascio di aggiornamenti periodici gratuiti, anche relativi alla sicurezza;viene eliminato il pregresso termine di decadenza di 2 mesi per la denuncia dei difetti di conformità gravante sul consumatore;viene estesa ad un anno dalla consegna del bene (anziché i sei mesi previsti dalla vecchia disciplina) la presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna.
3. Maggiori obblighi derivanti da eventuale garanzia convenzionaleove le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale siano meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola il venditore secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale. Ciò vale a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.