Impugnare la contravvenzione per eccesso di velocità (art. 142 CDS)
Possono essere impugnate le sanzioni erogate per eccesso di velocità elevate con l’ausilio d’apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in «borghese» delle forze dell’ordine. Tali sanzioni possono essere annullate se l’autovelox, pur se preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non risulti ben visibile da parte degli utenti strali.
A tale interpretazione «restrittiva» delle norme del CDS, che disattende pregresse decisioni in materia, è pervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza 4007 dell’8 febbraio 2022 la quale, cassando una sentenza del Tribunale di Vicenza, ha aperto la strada alla possibilità di motivare i ricorsi da parte di utenti sanzionati per eccesso di velocità con apparecchiature montate su «auto civetta».
Per la Cassazione il cartello di avviso non è più sufficiente, dovendo essere lo strumento sempre chiaramente e tempestivamente visibile.
No alle imboscate. Anche le postazioni di controllo devono essere sempre sottoposte alla stessa rigida regola di visibilità e avvistabilità, risultando contra legem gli accertamenti eseguiti in presenza di agenti, pattuglie, auto civetta imboscate, comunque non tempestivamente e sufficientemente visibili.
La P.A. non può dunque piazzare gli autovelox dietro ad un cespuglio o dietro al guardrail, od occultare la presenza dell’auto o della pattuglia stradale. Non si possono, in definitiva, utilizzare gli autovelox per raccogliere la prova fotografica del presunto illecito di nascosto o tendere delle trappole a danno degli utenti stradali. In caso contrario la multa erogata in base a tali condizioni è, secondo gli Ermellini, nulla.
In definitiva con tale sentenza la Cassazione ribadisce dover essere gli autovelox funzionali a realizzare la vera sicurezza strale e non un mezzo per fare cassa.